COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI (RESPONSABILE SAFEGUARDING)
Con il presente articolo vi comunichiamo il nominativo del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (responsabile safeguarding) individuato nella persona del Sig. Petrini Roberto C.F. PTRRRT66B11E715B nato il 11.02.1966 a Lucca.
Eventuali comunicazioni, anche in forma anonima, potranno essere effettuate all’e-mail auserclublapalestra@gmail.com.
Si allega inoltre il modello organizzativo adottato e il codice di condotta (detto anche codice etico) con i comportamenti da seguire per tutti coloro che accedono alla struttura.
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
A.S.D. NUOVA COBRA
Premessa
Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Il presente documento, intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite, in conformità con le linee guida dell’Ente di promozione sportiva ACSI, cui la presente società è affiliata.
Art. 1 – Finalità
1. Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d’età, nell’ambito dell’ “A.S.D. Nuova Cobra” (di seguito per brevità anche solo “Società”).
2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dall’ACSI attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dall’ACSI volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dall’ACSI nell’ambito delle politiche di safeguarding;
h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.
Art. 2 – Ambito di applicazione
I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
a) tutti i tesserati della “A.S.D. Nuova Cobra”
b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.
Art. 3 – Norme di condotta
E’ onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all’art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:
a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
c) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso, per esempio ascoltando i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo e/o programmando per ciascun atleta l’attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati, in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno
d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivanti da disturbi dell’alimentazione, percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori;
e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti, purchè non strettamente necessari ai fini dell’apprendimento;
sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all’uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all’allenatore, di un dirigente;
prevedere, in caso di sottoposizione dell’atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell’atleta, ovvero di un genitore;
richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo come prevedere l’organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti in cui vengono illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e vengono discusse eventuali criticità emerse nel corso della stagione sportiva;
i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona; potrà essere previsto l’allontanamento e l’inibizione da suddette iniziative a carico di coloro che tengano un comportamento non adeguato;
j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando
le seguenti misure:
Esposizione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società, al fine di renderlo fruibile e consultabile a tutti;
Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione dell’indirizzo e-mail per poterlo contattare, al fine di renderlo fruibile e consultabile a tutti;
Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;
Art. 4 – Tutela dei minori – Obblighi
1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica all’ACSI all’atto di affiliazione.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere regolarmente tesserato all’ACSI;
b. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato strettamente connesse alla lesione dei diritti dei minori;
c. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.
5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer dell’ACSI. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
7. Il Responsabile è tenuto a:
a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati dell’ACSI nell’ambito della società, nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
c) segnalare al Safeguarding Office dell’ACSI eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione
o documentazione richiesta;
d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti ACSI;
e) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
f) valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine di risolvere le criticità riscontrate;
g) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dall’ACSI.
Art. 6 – Dovere di segnalazione
1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dall’ACSI e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office dell’ACSI, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dalla Società.
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il Safeguarding Office dell’ACSI.
Art. 7 – Diffusione ed attuazione
1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. A) tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.
Art. 8 – Sanzioni
In caso di violazione di uno fra i suddetti punti da parte di un qualsiasi socio (che sia esso atleta, tecnico e/o accompagnatore) possono essere irrogate sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto: dal semplice richiamo, alla squalifica dallo svolgimento dell’attività sportiva per un determinato periodo; dall’allontanamento per un determinato numero di allenamenti e sostituzione con altro tecnico, all’annullamento del contratto di collaborazione con il tecnico in questione.
Art. 9 – Norme finali
1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni dell’ACSI.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto della Società.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto dell’ACSI, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.
4. Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
CODICE ETICO
Art. 1 – Premessa
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Cobra (di seguito l’Associazione) opera nell’ambito sportivo in qualità di polisportiva esercente attività di sala pesa, corsi fitness e corsi per bambini.
L’Associazione riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi e alle linee guida dell’ACSI, Ente di Promozione sportiva cui l’associazione aderisce, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri, anche in termini di salute psico-fisica.
L’Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport e allo spirito sano e collaborativo con cui deve essere condotto.
Art. 2 – Il Codice Etico
Il Codice Etico dell’Associazione reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che dilettantistica, in seno all’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.
Art. 3 – I destinatari
Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:
dirigenti;
staff tecnico;
atleti e chiunque svolga attività sportiva;
genitori e accompagnatori degli atleti;
staff medico eventualmente ed occasionalmente coinvolto;
collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse dell’associazione;
sponsor e figure esterne occasionalmente coinvolte.
Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati e a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente.
Art. 4 – Efficacia e Divulgazione
L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice.
Il Codice Etico è affisso all’interno dei locali dell’Associazione e dunque consultabile e fruibile da tutti i soggetti interessati che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all’uopo previste dall’Associazione. L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.
Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.
Art. 5 – L’Associazione
L’Associazione s’impegna a:
operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente sicuro, rispettoso dei diritti e in grado di valorizzare ogni allievo;
operare nel rispetto dei diritti dei minori, anche tramite l’operato del Safeguarding nominato;
seguire le linee guida interne che hanno indirettamente recepito anche quelle dell’Ente di promozione di riferimento ACSI.
L’Associazione, inoltre, garantisce che:
tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età;
la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, assumono un ruolo primario e quindi l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto.
Art. 6 – I Dirigenti
I dirigenti dell’Associazione s’impegnano a:
adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.
Inoltre i dirigenti, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il compito di:
divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
procedere alla periodica revisione del Codice.
Art. 7 – Lo Staff Tecnico
Gli allenatori e gli istruttori, anche assunti in forma di collaborazione, devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell’ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s’impegnano a:
comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play;
non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;
rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all’autonomia, all’autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;
creare un’atmosfera e un ambiente piacevoli, anteponendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi
valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo;
agire in nome della tutela e del rispetto dei diritti dei minori.
Art. 8 – Gli Atleti e i tesserati
Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s’impegnano a:
onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, partecipando alle lezioni e ad eventuali esibizioni o competizioni al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
rifiutare ogni forma di doping;
rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico e quello medico;
rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato;
segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
Art. 9 – I Genitori degli Atleti
I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante le lezioni e soprattutto durante le gare sportive o le manifestazioni, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell’avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori s’impegnano a:
non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori/istruttori;
incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.
Art. 10 – Azioni Disciplinari
Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutate dall’Assemblea, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, l’Assemblea deciderà l’azione disciplinare da intraprendere.
Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità (*);
richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o
reiterate ammonizioni;
espulsione dall’Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice etico.
Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.
(*) a questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza ricorrere all’intervento dell’Assemblea, anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani.
Art. 11 – Comportamento da tenere in presenza di una possibile condotta rilevante
Tutti i Tesserati devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società o al Safeguarding Office dell’ACSI attraverso la formulazione di segnalazioni da compiere con le modalità indicate sul sito www.acsi.it.
Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Office dell’ACSI.
In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio.
Art. 12 – Riservatezza
Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società e il Safeguarding Office dell’ACSI sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal regolamento federale. L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.